Beneficiari minorenni nel trust, c’è bisogno di autorizzazioni?

Beneficiari minorenni nel trust, c’è bisogno di autorizzazioni?

Spesso i Trust familiari o testamentari sono costituiti con beneficiari minorenni. Ne derivano molte domande. C’è bisogno dell’autorizzazione del Giudice Tutelare per l’accettazione della posizione beneficiaria? Il trustee (gestore) dovrà farsi autorizzare per compiere determinati atti?

Beneficiari minorenni nel trust, atti da autorizzare?

Il trust è un patrimonio segregato in favore di uno o più beneficiari. Beneficiari dei frutti dei beni devoluti in trust. O dei beni all’estinzione del trust. Talvolta si è in presenza di Beneficiari minorenni, almeno al momento della costituzione del trust. Un caso, ad esempio. Un padre istituisce un trust testamentario a favore dei figli minori, nati dal primo matrimonio. Ponendosi egli stesso trustee, cioè gestore. Lo scopo del padre disponente è quello di assicurare a questi figli l’intestazione di alcuni immobili alla sua eventuale morte. Senza che l’ex moglie interferisca nella loro gestione. Il padre disponente potrebbe anche prevedere l’erogazione ai beneficiari minorenni di frutti (canoni immobiliari) durante la vita del trust. Prima questione. Il Giudice Tutelare deve autorizzare l’accettazione della posizione di beneficiario del minore?
Inoltre, costituito il trust, il trustee (gestore) deve ottenere l’autorizzazione del Giudice tutelare per determinati atti sui beni in trust?

L’atto istitutivo del Trust va necessariamente accettato?

Una volta istituito il Trust, i Minori devono accettare la Posizione Beneficiaria loro attribuita dal Disponente?
Va detto anzitutto che un trust può essere opaco. Cioè non contenere l’esplicita indicazione di Beneficiari minorenni già all’istituzione. Ad esempio, il disponente può aver indicato beneficiari i suoi futuri eredi. Individuabili solo alla sia morte. In questo caso, ovviamente non si pone un problema di accettazione della posizione beneficiaria. Nonostante vi sia un testamento che già indichi beneficiari minorenni.

Inoltre, in caso di trust trasparente, la posizione beneficiaria è acquistata automaticamente. In altre parole, all’istituzione del trust, non c’è necessità di un’accettazione del beneficiario. Ci sono varie situazioni in cui chi acquista un diritto non deve accettare. Ad esempio il legato. Ed il contratto a favore di terzo.

L’atto istitutivo del trust può essere accettato?

Ma c’è un’altra considerazione da fare. I Beneficiarii minorenni, che non hanno accettato, potrebbero rinunciare alla posizione beneficiaria. In tal caso il disponente, non avrebbe certezza che il Trust otterrà i risultati auspicati. Il disponente potrebbe pertanto pretendere che il Beneficiario minorenne debba accettare la posizione.
L’accettazione della posizione beneficiaria avrebbe insomma lo scopo di rendere definitiva la posizione beneficiaria.
Di impedire una rinunzia. La medesima situazione accade per l’accettazione del legato o della donazione. 
L’accettazione della posizione beneficiaria è dunque possibile. Anzi va opportunamente prevista da parte del Disponente nel caso in cui abbia le idee chiare sul nominativo dei Beneficiari minorenni.

L’accettazione dei Beneficiari minorenni è un atto ordinario o straordinario?

L’accettazione della posizione beneficiaria è dunque possibile. In taluni casi necessaria. Allora sorge una domanda. Nel caso di beneficiari minorenni, c’è bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare.
Per rispondere alla domanda occorre guardare al contenuto del trust. Verificare quando l’accettazione è atto ordinario. E quando straordinario.

  • Se il trust attribuisse al minore solo il diritto di ricevere periodiche erogazioni di denaro. Per il suo mantenimento. Non occorre l’autorizzazione del giudice. Accettare la posizione beneficiaria sarebbe un atto di ordinaria amministrazione. Non ci sono rischi per il minore, ma solo vantaggi.

  • Diverso ill caso in cui il trust attribuisse ai minori il diritto di ricevere dal trustee, alla fine del trust, la proprietà di immobile. L’autorizzazione del giudice sarebbe necessaria. L’accettazione farebbe conseguire un incremento patrimoniale. Sarebbe equivalente ad una donazione. Un atto di straordinaria amministrazione.

L’accettazione dei Beneficiari minorenni

L’accettazione della posizione beneficiaria non può essere effettuata personalmente dai Beneficiari minorenni. Gli atti dei minori vanno compiuti dai loro legali rappresentanti. E se sono in conflitto di interessi? I legali rappresentanti devono farsi autorizzare dal giudice tutelare. Vediamo alcuni casi pratici di conflitto di interessi. Con bisogno di autorizzazione del Giudice. Sia con riferimento all’atto istitutivo. Sia con riferimento a successivi atti del trustee.

Primo caso

Legale rappresentante di un minore sono i suoi genitori. Salvo casi particolari. Orbene, nel caso di trust i genitori potrebbero essere in conflitto d’interessi con i loro figli minori beneficiari del trust. Ad esempio nel caso in cui il disponente sia proprio un genitore. Come nel caso del trust testamentario sopra indicato. Il genitore infatti potrebbe lasciare al figlio un immobile problematico. Anche consapevolmente.

Secondo caso

Durante la vita del Trust, il Trustee potrebbe vendere uno degli immobili. Su richiesta dell’atto costituivo. O perché possibile. In questo caso, per procedere alla vendita il trustee Sempronio non deve richiedere l’autorizzazione. L’immobile in trust, infatti, appartiene a lui. I beni infatti sono formalmente intestati al trustee. Il controllo della regolarità del suo operato sarà svolto dal guardiano. Se c’è. Oppure dai legali rappresentanti dei Beneficiari minorenni,

Terzo caso

Alla fine naturale del Trust, il Trustee deve trasferire ai Beneficiari minorenni gli Immobili.
Per procedere al trasferimento non occorre alcuna autorizzazione del giudice. Almeno quando i Beneficiari minorenni abbiano già accettato. Il trustee sta eseguendo la prestazione cui è tenuto. I Beneficiari minorenni si erano fatti autorizzare ad acquisire il diritto di ricevere detta prestazione.
Il discorso naturalmente cambia se i minori non avessero già accettato la posizione beneficiaria. In tal caso, infatti, sarà necessaria l’autorizzazione per l’accettazione dell’immobile.

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